(massima n. 2)
Per le controversie assoggettate al rito del lavoro, l'art. 414, n. 2 c.p.c. prescrive, nel ricorso introduttivo del giudizio, l'elezione di domicilio «nel comune in cui ha sede il giudice adito» per offrire un ulteriore elemento di identificazione del ricorrente e per individuare il luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni e le notificazioni, a norma dell'art. 170 c.p.c., ma se vi è l'alternativa indicazione della residenza, l'atto non è nullo perché non ricorre nessuna delle ipotesi previste dai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. — riferentesi alla mancanza o all'impossibilità di identificazione dei requisiti relativi all'oggetto della domanda o all'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda — e l'unica conseguenza, desumibile dagli artt. 58 att. c.p.c. e 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, è che dette comunicazioni e notificazioni devono effettuarsi in cancelleria.