(massima n. 1)
L'art. 963 c.c., ove stabilisce, con riguardo all'espropriazione per pubblica utilitą di fondo concesso in enfiteusi, che l'indennitą va ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti, fissa un principio generale, applicabile anche al fine della ripartizione, fra detti soggetti, del risarcimento del danno per illegittimo protrarsi oltre il biennio dell'occupazione temporanea e d'urgenza. Peraltro, qualora detto risarcimento venga chiesto soltanto dall'enfiteuta, l'applicabilitą di quel principio comporta che il giudice deve tenere conto dell'incidenza del diritto del concedente, nella stima del valore commerciale del diritto dell'enfiteuta, ma non anche che debba specificamente determinare ed indicare la proporzione fra i diritti stessi.