(massima n. 1)
L'illecita appropriazione acquisitiva di un terreno concesso in enfiteusi produce i medesimi effetti del «perimento del fondo» previsto dall'art. 963 c.c., con lesione del diritto sia del concedente che dell'enfiteuta, sicché il relativo risarcimento va liquidato in favore di ciascuno, in relazione al valore dei rispettivi diritti.