(massima n. 1)
L'omesso adempimento delle formalitā di pubblicitā previste dall'art. 423 c.c. per la sentenza che pronunci l'interdizione non č di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa (tra i quali l'incapacitā processuale) effetti che decorrono, a norma dell'art. 421 dello stesso codice, dal giorno di pubblicazione della sentenza predetta.