(massima n. 1)
Il provvedimento, con il quale il presidente del tribunale, nell'ambito della procedura contemplata dagli artt. 743 e ss. c.p.c. in tema di copie di atti pubblici, ordini all'autoritą comunale di rilasciare copia legale di una domanda di concessione edilizia presentata dal privato, ravvisando la ricorrenza dei requisiti dall'art. 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito, con modificazioni, in L. 25 marzo 1982, n. 94) per la configurabilitą di un «silenzio-assenso» della amministrazione equiparabile all'accoglimento di detta domanda, comporta l'esercizio di funzioni esorbitanti dalle attribuzioni del predetto giudice, sia per l'applicabilitą di detta procedura ai soli atti tenuti da pubblici funzionari a disposizione del pubblico, non anche quindi a quelli tenuti per ragioni del loro ufficio, sia per il tradursi di quell'ordine in una condanna dell'amministrazione ad un facere in un settore affidato ai suoi poteri autoritativi, con conseguente violazione del divieto posto dall'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e gli indicati vizi devono ritenersi denunciabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in considerazione della portata sostanzialmente decisoria del provvedimento medesimo).