(massima n. 1)
Nel processo fallimentare i terzi non hanno un diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare e — fuori dei casi degli atti dichiarati consultabili da chiunque (come, ad esempio, la sentenza dichiarativa di fallimento) o dai particolari soggetti destinatari degli effetti dell'atto — possono esaminare (ed, eventualmente, estrarne copia) soltanto quegli specifici atti e documenti contenuti nel fascicolo fallimentare, per i quali sussista un loro interesse diretto, concreto ed attuale. Tale interesse non sussiste nei confronti dell'ex amministratore giudiziario della società fallita, convenuto in giudizio dal curatore del fallimento per fatti dannosi commessi nell'esercizio delle sue funzioni.