(massima n. 1)
Per poter delegare ad un notaio la direzione delle operazioni materiali e tecniche della divisione, senza, peraltro, attribuirgli poteri decisori sulle questioni che eventualmente possono insorgere nel corso delle operazioni, non č richiesto il consenso delle parti interessate essendo riservata al giudice la facoltā di avvalersi e meno dell'opera del pubblico ufficiale. b) Non ogni questione, insorta nel corso delle operazioni di divisione, costituisce causa idonea di sospensione di esse, richiedendosi, a tal fine, una contestazione concreta ed effettiva in ordine al modus ed ai criteri delle operazioni, che non siano giā stati determinati dal giudice. c) La disposizione, contenuta nell'art. 96 c.p.c., non restringe le ipotesi di condanna al risarcimento dei danni per responsabilitā aggravata ad uno piuttosto che ad altro grado del giudizio, ma va applicata in ordine a qualsiasi grado di esso. Pertanto, deve ritenersi arbitraria un'interpretazione della citata disposizione, tendente a limitare l'applicazione di essa al solo giudizio di primo grado. d) Il principio, secondo cui le spese dei giudizi di divisione gravano sulla massa, con conseguente proporzionale incidenza sui singoli condividenti in ragione delle quote di ciascuno, va applicato soltanto in ordine alle operazioni di divisione condotte per il soddisfacimento del comune interesse dei condividenti. Viceversa, trova applicazione il principio della soccombenza in ordine alle contestazioni insorte nel particolare interesse di taluno dei condividendi ed in ordine alla risoluzione degli incidenti.