(massima n. 1)
La nullitą degli atti relativi alla vendita con incanto di cui agli artt. 576 e ss. c.p.c. va fatta valere con la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi prevista dagli artt. 617 e 618 c.p.c., anche quando la vendita sia stata disposta in giudizio di divisione ai sensi degli artt. 787 e 788 c.p.c.