(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice dispone la vendita all'incanto, ai sensi dell'art. 788 c.p.c., per sciogliere la comunione ereditaria, non è atto né del procedimento di vendita, né del processo di esecuzione, ma da un lato fissa le modalità dell'incanto, dall'altro consente il prosieguo della divisione, sì che, mentre per la prima parte è impugnabile ex art. 617 c.p.c., per l'altra parte non è invece ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio. In particolare tale rimedio straordinario è da escludere anche nel caso in cui l'ordinanza suddetta non sia stata comunicata alla parte contumace.