(massima n. 1)
Il lodo arbitrale che omette di decidere su una questione (concernente, nella specie, l'eccezione del convenuto di pagamento del corrispettivo dell'appalto ad una societā di cui il creditore era socio), non esorbitante dai limiti della convenzione arbitrale e suscettibile di essere decisa incidentalmente e senza efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 819 c.p.c., č nullo in quanto affetto da "error in procedendo".