(massima n. 1)
Il legislatore ha dettato una disciplina particolare delle forme della sottoscrizione, solo con riferimento agli atti notarili (artt. 51 e ss., legge 89 del 1913), e tale disciplina non appare suscettibile di estensione ad atti o provvedimenti diversi, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo. Da ciò consegue che, allorquando la legge richieda, a pena di nullità, il requisito della sottoscrizione (come accade per il lodo arbitrale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 829, n. 5 e 823, n. 6 c.p.c.), esso deve ritenersi soddisfatto, in mancanza di una norma che disponga diversamente, quando la firma medesima risulti apposta in calce all'atto, senza alcuna necessità che figuri anche in ciascuno dei fogli che lo compongono e siano uniti in via del tutto estrinseca, poiché la sottoscrizione si riferisce all'intero atto e non al solo foglio che la contiene. Pertanto, la sentenza arbitrale formata da più fogli, la quale rechi la sottoscrizione dell'arbitro solo nell'ultimo di essi, in calce al testo della decisione, è perfettamente valida, giacché, con la sottoscrizione apposta nell'ultimo foglio, l'arbitro assume la paternità dell'atto nella sua globalità. È solo con la proposizione della querela di falso, in via incidentale o principale, che invece è possibile accertare che il suo testo è stato modificato mediante la sostituzione dei fogli privi di sottoscrizione.