(massima n. 1)
In tema di requisiti del lodo arbitrale, non sussiste alcuna specifica disposizione normativa che preveda che il dispositivo del lodo sia racchiuso in una parte formalmente distinta dalla motivazione, pertanto, quando il lodo esprima comunque la volontą degli arbitri sulle questioni sottoposte al loro esame, deve ritenersi sussistente il dispositivo della decisione e, quindi, osservato il disposto di cui all'art. 823 n. 4 c.p.c., anche se nel lodo medesimo non sia rinvenibile una parte propriamente dispositiva, come tale formalmente distinta dalla parte motiva.