(massima n. 1)
Anche nell'arbitrato rituale, la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione. Pertanto, il contrasto sulla non deferibilitā agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimitā o esclusiva del giudice amministrativo costituisce questione, non giā di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validitā del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che rispetto a siffatta questione č inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c. sia nell'ambito del processo arbitrale che del giudizio d'impugnazione ex art. 828 c.p.c., essendo il relativo mezzo proponibile con esclusivo riferimento alle questioni di giurisdizione in senso tecnico giuridico riconducibili al paradigma dell'art. 37 c.p.c.