(massima n. 1)
Costituisce requisito di forma essenziale del lodo arbitrale, a pena di nullitā, pur non essendo contemplato espressamente dall'art. 829, primo comma, n. 5 c.p.c., non derogabile dalle parti ai sensi del n. 7 del medesimo articolo, la conferenza personale di tutti i componenti del collegio, richiesta dall'art. 823 c.p.c., primo comma, nel medesimo luogo e in ogni fase del procedimento deliberativo del lodo, fino a quella finale in cui č adottata la decisione definitiva salvo che l'arbitro, dopo aver partecipato alla discussione, si allontani in tale ultima fase, al momento della votazione, per astenersi dal voto al fine di garantire alle parti medesime che le questioni oggetto di controversia siano esaminate con la massima accuratezza e completezza, da tutti gli arbitri, ai quali č conferito il relativo potere. Per la deliberazione del lodo internazionale č ammissibile anche la conferenza videotelefonica, ai sensi dell'art. 837 c.p.c.