(massima n. 1)
In ipotesi di arbitrato collegiale, qualora il lodo non rechi tutte le sottoscrizioni ma solo una o pił sottoscrizioni complete di data, non contestuali tra loro o con la redazione del documento, e si verta pertanto in una ipotesi di nullitą e non di inesistenza del lodo, il termine di un anno per l'impugnazione, stabilito all'art. 823, secondo comma, c.p.c., decorre dalla data in cui č stata apposta l'unica o l'ultima sottoscrizione datata o databile, anche se anteriore ad altra sottoscrizione non datata (fattispecie precedente alla riforma di cui al D.L.vo n. 40 del 2006).