(massima n. 1)
In tema di arbitrato, la mancata indicazione nel lodo della sede dell'arbitrato, requisito prescritto ai sensi dell'art. 823, primo comma, n. 5 c.p.c., non ne determina la nullitą allorché la sede stessa possa desumersi in via interpretativa, tenuto conto, da una parte, della natura sostanziale del requisito richiesto, che non richiede necessariamente, per la sua esplicazione, formule sacramentali e, dall'altra, della natura di atto di autonomia privata ascrivibile alla pronuncia arbitrale e della conseguente applicabilitą delle disposizioni in materia di interpretazione negoziale dettate nel codice civile di cui agli artt. 1362 e seg. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta l'applicazione del principio enunciato, in un caso in cui la corte d'appello, nel decidere sull'eccezione di nullitą, aveva desunto la sede dell'arbitrato dalla trascrizione nel lodo della clausola compromissoria che recava quale sede la cittą di Pisa ).