(massima n. 1)
Il difetto di deposito ed omologazione del lodo comporta la preclusione della sua impugnazione, esimendo anche il giudice dalla necessitą di accertare la natura rituale dell'arbitrato conclusosi con tale atto, senza che ne resti pregiudicata la possibilitą che l'interesse alla decisione sul merito della lite sia soddisfatto mediante il ricorso al giudice competente a conoscerne in primo grado, secondo le regole ordinarie.