(massima n. 1)
Qualora sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato ex art. 825 c.p.c. per tuziorismo o per altra ragione, ed il decreto di esecutorietā emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tale provvedimento non č ammissibile l'impugnazione per nullitā ex art. 828 c.p.c., ma solo un'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.