(massima n. 1)
Il lodo arbitrale, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 825, comma quinto (nel testo vigente prima dell'introduzione della legge n. 25/1994), perdendo la natura e l'efficacia di atto negoziale, assume il valore di sentenza, idonea a produrre gli effetti del giudicato nel caso in cui non siano stati tempestivamente esperiti i mezzi di impugnazione o siano stati infruttuosamente consumati. Ne consegue che, ove la Corte di cassazione cassando con rinvio la pronuncia della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo, l'eventuale estinzione del procedimento, ex art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione, dinanzi al giudice di rinvio, comportando l'efficacia prevista dall'art. 310 c.p. della sentenza di nullità del lodo dichiarata dalla Corte di appello travolge la decisione degli arbitri, che — quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale — non conserva alcuna validità.