(massima n. 1)
In tema di arbitrato, č inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di dichiarazione di esecutorietā del lodo, opposta nella specie con decreto di un giudice onorario del tribunale ex art. 825 c.p.c., nella vigenza dell'art. 824 bis c.p.c. conseguente alla novella del d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40; invero, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietā sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietā, questa pertinendo alla sentenza arbitrale, nč da quello della definitivitā, esistendo diversi modi per rimuoverne l'efficacia, con conseguente esclusione dell'attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilitā di mettere in esecuzione il lodo.