(massima n. 1)
Poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può — in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti — essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi.