(massima n. 1)
Poiché la proprietà e i diritti reali appartengono alla categoria dei diritti «autodeterminati» che sono individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, nelle azioni ad essi relative, a differenza di quelle accordate a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda, sicché il giudice può porre a base della decisione anche un titolo diverso da quello allegato dall'attore.