(massima n. 1)
Con riguardo alla posizione delle imprese escluse dal fallimento perché soggette al regime della liquidazione coatta amministrativa, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto il decreto ministeriale che ordina la liquidazione stessa oppure salva la necessitą del preventivo ricorso all'autoritą di vigilanza gli atti posti in essere dal commissario liquidatore, i quali siano, al pari di detto decreto, caratterizzati dal contenuto autoritativo e strumentale alla cura di sovraordinati interessi pubblici; requisiti, questi, che non sono ravvisabili relativamente ad atti che incidano sulla situazione di terzi estranei alla procedura liquidatoria, configurandosi, in tal caso, rapporti tra parti in posizione di paritą, titolari di diritti soggettivi tutelabili davanti al giudice ordinario. Ne consegue che, nei confronti del terzo estraneo alla liquidazione, il quale, avendo subito gli effetti dell'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) proposta dal liquidatore, faccia valere in giudizio la propria perdurante qualitą di proprietario o di titolare di altro diritto reale sul bene restituito alla massa, sussiste la giurisdizione ordinaria anche se la pretesa sia diretta ad ottenere la posticipazione della liquidazione del bene in contestazione a quella delle altre attivitą provenienti dal patrimonio dell'impresa in liquidazione.