(massima n. 1)
Il rigore probatorio sotteso all'esercizio dell'azione di rivendica, che impone all'attore la dimostrazione dell'acquisto del bene a titolo originario (o della ricezione del medesimo, per effetto di una serie ininterrotta di trasferimenti, da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero del protrarsi di tale serie di validi trasferimenti per il tempo necessario all'usucapione), non può ritenersi attenuato dalla proposizione di una mera eccezione o di una domanda riconvenzionale di usucapione da parte del convenuto (attesane la natura di acquisto a titolo originario, tale da non presupporre alcun riconoscimento in favore della controparte), tale attenuazione potendo dirsi verificata, invece, nella ipotesi in cui sia opposto un acquisto solo successivo al titolo del rivendicante, ovvero venga riconosciuta la originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ed invocata la detta usucapione solo come successiva a tale appartenenza.