(massima n. 1)
Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietā sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non č, di regola, attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un'eccezione) di usucapione (atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l'onere di fornire alcuna prova, pur nell'opporre un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata), anche se la mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore comporta che il rivendicante possa, in tal caso, limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto, tuttavia, l'opposizione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non giā all'acquisto di esso da parte dell'attore l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validitā del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare.