(massima n. 1)
L'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore, e può ritenersi assolto nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene è stato trasmesso dal dominus originario.