(massima n. 1)
La prova a carico di colui che agisce in rivendicazione deve dimostrare la persistenza del diritto vantato fino alla domanda e l'azione deve ritenersi infondata se, pur essendo dimostrato il diritto del rivendicante per un certo periodo, esso risulti successivamente perduto per l'acquisto dello stesso bene validamente effettuato dal convenuto.