(massima n. 1)
Il rigoroso onere probatorio di norma gravante sul soggetto che agisce in rivendicazione può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della totalità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore. Il giudice, però, non può valorizzare ai fini della prova della proprietà il godimento del bene da parte del rivendicatore, qualora lo stesso non abbia allegato l'usucapione quale titolo d'acquisto.