(massima n. 1)
La rinunzia al mandato, come atto di natura processuale riferibile esclusivamente al difensore ed, inoltre, inefficace nei confronti dell'altra parte fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore stesso, non implica alcuna rinuncia all'azione né pregiudizio alcuno per la parte da quest'ultimo rappresentata, e pertanto qualora detta rinuncia venga formulata immediatamente dopo la formulazione di una riserva di appello, questa non perde la sua funzione tipica di assicurare la conservazione del diritto di impugnazione per il tempo differito.