(massima n. 1)
La rinuncia al mandato da parte del procuratore - come la revoca da parte del conferente - è dichiarazione recettizia a forma libera, che produce effetto nei confronti dell'altra parte quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciatario è privo dello "ius postulandi" in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in tale processo, l'anteriore procura generale "ad lites", seppure rilasciata per atto pubblico.