(massima n. 1)
Il principio secondo il quale il contenuto delle mappe catastali non ha rilievo decisivo in tema di azione di rivendica o di accertamento della proprietą (non essendo l'attore dispensato dall'onere di fornire anche aliunde la dimostrazione del titolo posto a fondamento dell'azione) non esclude che i rilievi topografici di dette mappe, oggetto della diretta constatazione da parte dei periti governativi, costituiscano piena prova delle constatazioni stesse e della conformazione degli immobili (nella specie, una strada assertivamente comunale) censiti all'epoca delle operazioni di rilevamento, pur se nei limiti dei dati tecnici rilevati.