(massima n. 1)
Fra le leggi di ordine pubblico, per l'esecuzione e l'osservanza delle quali l'art. 73 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) attribuisce al pubblico ministero il potere di azione (e quindi anche di impugnazione), vanno comprese quelle disciplinanti il sesso delle persone, perché la certezza legale di questo č un'esigenza fondamentale della vita di relazione.