(massima n. 1)
La titolaritā dell'azione del P.M. in sede civile č eccezionale, derogando al principio della domanda di parte (cd. principio dispositivo), e la regola della tipicitā, contenuta negli artt. 69 c.p.c. e 2907 c.c., porta ad escludere interpretazioni estensive o analogiche, avendo tali enunciati carattere imperativo; ne consegue che, fuori dalle ipotesi tassativamente previste, il P.M. non ha potere di azione e tanto meno d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso il decreto di liquidazione del compenso ad un consulente tecnico, emesso dal tribunale nell'ambito della fase esecutiva, posteriore all'omologazione, di una procedura di concordato preventivo).