(massima n. 1)
Il custode di cose sequestrate ai sensi dell'art. 644 c.p.p. ovvero degli artt. 65, 67 c.p.c., opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come ausiliario di lui, e, perciò, la sua posizione è nettamente distinta da quella, eventualmente rivestita, di dipendente subordinato di un terzo. Ne consegue che il custode assume una propria ed autonoma responsabilità ove manchi ai suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose sequestrate, senza che possa sussistere alcuna responsabilità del datore di lavoro a termini dell'art. 2409 c.c.