(massima n. 1)
Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario emesso in data successiva all'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) — e dunque soggetto alle relative disposizioni processuali, immediatamente applicabili per principio generale — non e ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitivà del provvedimento, che può essere impugnato con l'opposizione prevista dall'art. 170 D.P.R. cit.; peraltro, il provvedimento in questione non sarebbe ricorribile per cassazione neanche in base al quadro normativo anteriore all'entrata in vigore del citato D.P.R., tenuto conto dell'inapplicabilità dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 agli ausiliari estranei alle categorie dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori e dell'impugnabilità dei provvedimenti sulla liquidazione dei compensi in favore degli stessi con i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, dalla natura del provvedimento di liquidazione, e cioè con i rimedi di cui all'art. 640, comma terzo, c.p.c. per l'ausiliario, in caso di rigetto totale o parziale della sua istanza, e con quello di cui all'art. 645 c.p.c. per la parte obbligata, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliario.