(massima n. 1)
Per il combinato disposto degli artt. 51, n. 4 e 63, secondo comma, c.p.c., l'obbligo di astensione del consulente tecnico e la possibilità della sua ricusazione sussistono per il solo fatto che egli abbia già prestato assistenza in tale veste in altro grado del processo, indipendentemente dall'identità o meno dell'oggetto dell'indagine commessagli, mirando la norma a creare le condizioni migliori perché il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti e condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività ed imparzialità. La cennata ipotesi di astensione obbligatoria ricorre anche nel caso in cui il giudizio successivo sia quello di rinvio, poiché avuto riguardo all'interesse sostanziale tutelato, nessuna differenza sussiste tra il caso in cui il consulente abbia prestato assistenza in gradi diversi dello stesso giudizio, ovvero in successivi distinti giudizi di grado pari, tenuto conto altresì che nell'ipotesi di rinvio conseguente ad un annullamento per i motivi di cui all'art. 360 nn. 3 e 5, il giudizio di rinvio diversamente da quanto accade nell'ipotesi di error in procedendo con rinvio, cosiddetto restitutorio od improprio al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso con detta sentenza.