(massima n. 1)
La disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 e 29 della legge n. 794 del 1942 — in tema di liquidazione del compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall'autorità giudiziaria — ha carattere di specialità; essa, pertanto, può essere applicata soltanto agli ausiliari del giudice elencati nelle menzionate norme. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che la citata disciplina sia applicabile al commissionario giudiziale per la vendita del prodotto agrario sequestrato, affermando che a lui ed alla parte obbligata a corrispondergli il compenso sono offerti i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, dalla natura monitoria del decreto e che valgono ad attuare la tutela dei loro diritti).