(massima n. 1)
Il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile, e si rende quindi necessaria la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (art. 1 delle tabelle ex D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352), solo in caso di controversia di valore indeterminabile secondo i criteri al riguardo utilizzabili in materia di competenza (art. 9 c.p.c.), e quindi la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del quantum nell'atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice.