(massima n. 1)
Il compenso al Ctu č liquidabile con il criterio della commisurazione al tempo (cosiddette vacazioni), anziché a percentuale, per prestazioni che rientrano nelle corrispondenti tabelle di cui al D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 e successivi aggiornamenti, o ad esse analoghe, soltanto se il valore della controversia non č determinabile e pertanto il giudice del merito deve motivare al riguardo nel provvedimento di liquidazione.