(massima n. 1)
Nel procedimento civile nel quale il P.M. è litisconsorte (nella specie adozione di minore), il P.M. stesso, in assenza di qualsiasi potere di iniziativa in materia di compensi al consulente tecnico d'ufficio, non può proporre ricorso per cassazione contro la relativa liquidazione, né può impugnare l'ordinanza che ne conclude e definisce il procedimento.