(massima n. 1)
In tema di azioni reali esperite a tutela di facoltā comprese nel diritto di proprietā o di diritti ad esso accessori il soggetto che sia nel possesso nel bene, č gravato relativamente all'asserito diritto di proprietā di un onere probatorio meno rigoroso di quello a carico dell'attore in rei vindicatio, in quanto limitato alla sola giustificazione del possesso, mentre, qualora la medesima azione sia esperita da soggetto che non abbia il possesso del bene, l'accertamento della proprietā, ove contestata dalla controparte che se ne assuma a sua volta titolare, soggiace allo stesso onere probatorio della rei vindicatio, di cui ha analogo effetto recuperatorio.