(massima n. 1)
Qualora il giudice civile, nel liquidare il compenso ad un consulente tecnico d'ufficio, abbia disposto che la somma dovuta sia «anticipata provvisoriamente da tutte le parti in causa, con quote di egual misura» il giudice dell'opposizione all'esecuzione — proposta da una di tali parti contro il titolo esecutivo recante la liquidazione, nel presupposto di non dover rispondere solidalmente con le altre per l'intero compenso —, poiché l'obbligazione delle parti per il corrispettivo del consulente ha natura solidale, deve interpretare il titolo esecutivo — di per sé suscettibile, in ragione dell'indicata formulazione, di essere inteso come impositivo sia di un'obbligazione parziaria, sia di un'obbligazione solidale — in questo secondo senso, restando esclusa l'interpretazione del provvedimento di liquidazione nel senso che imponga la solidarietà solo se esso individui come obbligata soltanto una parte o escluda espressamente la solidarietà. In difetto di tali ipotesi, qualora l'opposizione all'esecuzione venga introdotta avanti al giudice di pace, l'interpretazione nel senso della solidarietà costituisce principio informatore, al cui rispetto quel giudice è tenuto ove debba decidere secondo equità.