(massima n. 1)
Il principio secondo cui l'indeterminabilitą del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un'intrinseca inidoneitą della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica.