(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie, incaricato di espletare un accertamento di natura contabile in una procedura fallimentare circa gli interessi relativi ad un mutuo bancario) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma - in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda - in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali č stata disposta la consulenza tecnica.