(massima n. 1)
In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 č applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona; ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui č stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificitā, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice puō legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni.