(massima n. 1)
Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive; pertanto, la scelta di tale ausiliario, anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competenza qualificata, è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito e la inosservanza di tali norme non produce alcuna nullità, non avendo esse carattere cogente. Né tale carattere può evincersi, nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali, dall'art. 146 disp. att. c.p.c. (il quale prescrive che nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi suindicati, i medici legali e delle assicurazioni e i medici di lavoro), in quanto l'obbligo dell'iscrizione di tali professionisti — nel quale si sostanzia la portata innovativa della norma — è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo, non al giudice, e non introduce, perciò, un limite al potere di scelta di quest'ultimo.