(massima n. 1)
L'iscrizione dei consulenti tecnici negli albi dei tribunali, in ragione della loro competenza specifica, č diretta a facilitare la scelta del giudice, nonché ad assicurare una distribuzione degli incarichi, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo, in quanto l'inosservanza dei criteri fissati in proposito dagli artt. 61 c.c. e 22 disp. att. c.p.c., con l'affidamento dell'incarico a consulente iscritto all'albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, non incide sulla validitā della consulenza tecnica.