(massima n. 1)
Soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 c.c. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene — agisca per ottenere — previo accertamento della comunione — il recupero della utilizzazione della cosa — di cui lamenti di essere stato privato — attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario. (La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, nel ritenere non assolto l'onere probatorio di cui all'art. 948 c.c. aveva rigettato la domanda con cui l'attore, assumendo di essere comproprietario di uno spiazzo comune anche al convenuto, aveva chiesto l'accertamento della relativa comproprietà con la condanna del predetto convenuto alla rimozione delle macerie dal medesimo depositate in modo da impedire il passaggio esercitato dall'istante).