(massima n. 1)
La mancata partecipazione del cancelliere alle udienze istruttorie e la conseguente mancata sottoscrizione dei relativi processi verbali non determina nullità della sentenza che definisce il giudizio, in quanto i processi verbali relativi a tale fase del processo assolvono soltanto alla funzione di documentazione dell'attività svolta dal giudice e dalle parti, e la decisione della causa (salvo i casi eccezionali in cui si contenda espressamente sul contenuto di tale attività e l'accertamento di questo punto di fatto abbia rilevanza decisiva per la risoluzione della controversia) non dipende direttamente da tale documentazione, ma, in modo immediato, soltanto dalla discussione svolta, nel contraddittorio delle parti, nella fase collegiale, la cui regolare documentazione è, da sola, sufficiente ad escludere la nullità della sentenza per effetto di precedenti irregolarità. La nullità derivante dalla mancata partecipazione del cancelliere alle udienze istruttorie non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere denunciata nella prima difesa successiva all'udienza in cui essa si sia verificata, sempreché la parte interessata non abbia nel frattempo rinunciato, anche tacitamente, a farla valere (art. 157 c.p.c.). Tale ipotesi può verificarsi quando la parte abbia partecipato all'udienza in cui ha luogo l'assenza del cancelliere senza sollevare eccezioni, ovvero nel caso di mancata denuncia nella fase collegiale del giudizio di primo grado.