(massima n. 1)
Quando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare dall'annotazione del cancelliere sull'atto medesimo e dal suo inserimento nell'apposito registro cronologico, l'eventuale omissione o assoluta incertezza di tali annotazioni non può tradursi in prova del mancato o tardivo deposito, non potendosi escludere che, nonostante la menzionata omissione o incertezza, la parte abbia provveduto a depositare l'atto nel termine stabilito qualora quest'ultima circostanza risulti avvalorata da emergenze documentali oggettive. (In applicazione del ritardato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, a fronte di due contraddittorie dichiarazioni rilasciate dalla cancelleria, la prima delle quali segnalava la mancanza di documenti e la seconda al contrario la loro presenza nel fascicolo processuale, aveva prestato fede alla seconda sulla base di molteplici risultanze analiticamente indicate in motivazione).